L’art. 1 del Dl 41/2021, cd. Decreto Sostegni, riconosce un contributo a fondo perduto, diversificato in base ai ricavi o compensi realizzati nel 2019, a tutti i titolari di partita Iva a condizione che si sia subita una determinata riduzione in termini di fatturato/corrispettivi.

 

Vi rientrano anche le Asd ed SSD relativamente alle attività commerciali esercitate.

 

I requisiti per ottenere il Bonus

I requisiti per avere il bonus sono due: 

  • aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro.
  • l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.

 

La determinazione degli importi da comparare deve avvenire facendo riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

 

Per le ASD ed SSD in regime forfetario L. 398/91 occorrerà, quindi, fare riferimento agli importi indicati nel registro IVA Minori di cui al DM 11/02/1997 mentre per le ASD ed SSD in regime Iva ordinario saranno desumibili dalle comunicazioni periodiche dati Iva relative agli anni 2019 e 2020, ovvero dalle dichiarazioni annuali Iva.

 

Attenzione: il calcolo non è collegato all’esercizio sociale dell’ente associativo, quindi anche le associazioni con esercizio a cavallo di due anni solari dovranno tenere conto dei volumi delle attività commerciali dei due anni solari 2020 e 2019.

 

Per le ASD ed SSD che hanno aperto la Partita Iva dal 1 gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato.

 


Ammontare del Contributo 

L’ammontare del contributo varia in funzione dei ricavi o compensi realizzati nel periodo d’imposta 2019: più è alto il fatturato di quell’anno, più decresce l’aiuto.

 

Attenzione: per gli enti con esercizio sociale che non coincide con l’anno solare occorrerà far riferimento  all’anno 2018/2019.

 

Le percentuali da applicare sono le seguenti:

60%, in caso di ricavi/compensi 2019 non superiori a 100mila euro
50%, in caso di ricavi/compensi 2019 superiori a 100mila euro e fino a 400mila
40%, in caso di ricavi/compensi 2019 superiori a 400mila euro e fino a 1 milione
30%, in caso di ricavi/compensi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni
20%, in caso di ricavi/compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni

 

Le Asd ed SSD che hanno attivato la P.IVA dal 1° gennaio 2019 per la definizione della media dei ricavi commerciali al fine del calcolo della loro riduzione di almeno il 30% dovranno prendere in considerazione solo i mesi successivi a quelli di apertura della P.IVA: quindi se la P.IVA è stata richiesta il 20 settembre occorrerà prendere in considerazione il fatturato a partire dal mese di ottobre e considerare 3 mesi ai fini del fatturato medio mensile per il raffronto con i proventi medi mensili di tutto il 2020.

 

Per coloro che hanno aperto la P. Iva dal ° gennaio 2019 il contributo minimo di 2.000 eruro spetta anche in assenza del calo del 30% del fatturato

 

L’importo minimale di euro 2.000 sarà riconosciuto anche a tutti i soggetti che hanno attivato la P.IVA a partire dal 1° gennaio 2020 e fino al 22 marzo 2021 essendo impossibilitati ad effettuare un raffronto rispetto ai volumi medi mensili dell’anno 2019.

 

Il contributo a fondo perduto:

  • non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi
  • non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti 

 

Come presentare la domanda

L’ istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto deve essere presentata a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021 in via telematica dal portale Fisconline/Entratel direttamente dall’ente o tramite un intermediario con delega di consultazione al cassetto fiscale dell’ente, ovvero delega al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” (Portale “Fatture e corrispettivi”).

 

L’associazione può, inoltre conferire specifica delega per la sola trasmissione dell’Istanza ad un intermediario abilitato.



Modalità di utilizzo del contributo

Contrariamente a quanto previsto per i precedenti ristori, l’aiuto assegnato dal decreto “Sostegni” è fruibile, alternativamente, in due diversi modi: 

  • sotto forma di contributo direttoaccreditato dall’Agenzia delle entrate su conto corrente intestato (o cointestato) al codice fiscale del richiedente 
  • come credito d’impostautilizzabile in compensazione nel modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici del Fisco. 

 

La scelta, irrevocabile e per l’intero importo, andrà espressa dall’interessato in sede di presentazione dell’istanza per l’attribuzione del contributo.

 

Per gli approfondimenti si rimanda alla Guida predisposta dall’ Agenzia delle Entrate  disponibile sul proprio sito: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Contributo_fondo_perduto_decreto_Sostegni.pdf/d2e0955b-a275-59d6-b0d1-f5950bc423ca

 

Decreto Sostegni

 

 

 

 

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