Il decreto-legge n. 41/2021, cosiddetto “Decreto Sostegni”, ha previsto un contributo a fondo perduto anche per le ASD e SSD che abbiano subito un calo del fatturato nel corso dell’anno 2020 rispetto al 2019. 

 

La scadenza per la presentazione della domanda è fissata al 28 maggio 2021.

 

Gli ultimi dubbi sui dati da indicare nel modello sono stati chiariti dall’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.5 del 14 maggio. 

 

In particolare con la risposta 4.1, che si riporta integralmente, è stato chiarito che per le  associazioni sportive dilettantistiche che nel calcolo del fatturato medio mensile devono far riferimento ai soli ricavi “commerciali” escludendo le atre entrate versate dai soci e dai tesserati per prestazioni svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali quali ad esempio le quote di frequenza ai corsi se considerate  dalla ASD “decommercializzate” ai sensi dell’art 148 comma 3 del TUIR. 

 

Calcolo del CFP COVID-19 decreto sostegni per le associazioni sportive dilettantistiche

 

Quesito 

Tenuto conto che con la circolare 12/E del 2009 le attività svolte da alcune associazioni sportive dilettantistiche sono definite come «operazioni strutturalmente commerciali anche se non imponibili ai sensi dell’articolo 148, terzo comma, del TUIR e dell’articolo 4 del d.P.R n. 633 del 1972» (corrispettivi decommercializzati), si chiede se i corrispettivi dell’attività istituzionale devono essere inclusi ai fini della determinazione del contributo COVID-19 decreto sostegni? 

 

Risposta 

Con la circolare n. 22/E del 2020 è stato precisato «al fine di determinare i ricavi per poter fruire del contributo, si ritiene che per gli enti non commerciali debbano essere considerati i soli ricavi con rilevanza ai fini IRES. Sono, pertanto, esclusi i proventi che non si considerano conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nonché quelli derivanti da attività aventi i requisiti di cui al comma 3, dell'articolo 148 TUIR, svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali», in considerazione del rinvio espresso operato dall'articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir.

 

Il medesimo documento di prassi precisa che «per la sola parte relativa all'attività commerciale, le associazioni di promozione sociale devono verificare di non aver conseguito nel 2019 ricavi in misura superiore a 5 milioni di euro e di aver avuto una riduzione di fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019».

 

Tali chiarimenti, in considerazione della ratio del «CFP COVID-19 decreto sostegni» risultano estensibili anche all’agevolazione qui in esame.

 

Circolare n.5

 

 

 

 

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