La Legge 4 agosto 2017, n. 124 commi da 125 a 129 ha disposto in modo permanente alcuni obblighi di trasparenza riguardanti i contributi pubblici ricevuti. Tale adempimento interessa anche le associazioni e società sportive dilettantistiche.  

 

Il termine per l'adempimento è stato fissato al 30 giugno di ogni anno e concerne gli importi incassati nel corso dell'anno precedente.

 

Le ASD ed SSD che nel 2020 hanno ricevuto contributi da Enti pubblici pari o superiori a 10 mila euro, comprese le somme derivanti dal 5 per mille, sono obbligate a darne pubblicità entro il 30 giugno 2021.

 

I soggetti pubblici che erogano aiuti e contributi

Gli aiuti e i contributi pubblici per i quali vige l’obbligo di pubblicazione sono quelli erogati da: 

  • Stato
  • Regioni
  • Province
  • Comuni – Comunità montane e relativi consorzi o associazioni
  • Istituzioni Universitarie
  • Istituti autonomi case popolari
  • Camera di Commercio (artigianato, agricoltura, industria)
  • Enti pubblici non economici
  • Amministrazioni e aziende del Servizio Sanitario Nazionale
  • ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle pubbliche amministrazioni)
  • Agenzie fiscali
  • Società a controllo pubblico

 

I contributi  pubblici da considerare 

La norma richiede di pubblicare le informazioni relative a: 

  1. sovvenzioni
  2. contributi
  3. vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle P.A. e dagli enti assimilati, che non traggono titolo da rapporti economici a carattere sinallagmatico.

Tra questi rientrano anche i beni mobili o immobili concessi in comodato. Rispetto al valore economico da indicare del bene, il Ministero ha chiarito che “si dovrà fare riferimento al valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione che ha attribuito il bene in questione”. Sarà pertanto cura delle associazioni beneficiarie di tale sostegno sollecitare la Pubblica Amministrazione affinché offra informazioni in merito.

Tra i contributi viene indicato anche il cinque per mille

Nel corso del 2020, per far fronte all’emergenza pandemica, sono stati erogati importanti contributi a fondo perduto anche ad associazioni e altri enti non profit: si fa riferimento nello specifico a quelli erogati dall’Agenzia delle Entrate con i  Decreti “Rilancio e “Ristori” e quelli erogati dal Dipartimento dello Sport, il consiglio è quello di conteggiarli nel computo dei 10.000 euro.

L’obbligo scatta solo nel momento in cui le Asd ed SSD abbiano ricevuto contributi pubblici per una cifra pari o superiore a 10.000 euro: il riferimento è l’esercizio finanziario precedente cioè, per gli enti che hanno l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare, il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.

Ai fini della pubblicazione occorre tener conto dei contributi “effettivamente erogati”: ciò significa che vanno conteggiate solo le somme che l’ente ha effettivamente incassato nel corso dell’esercizio finanziario precedente.  Qualora l’aiuto sia stato solamente concesso ma non erogato, non va pubblicato.

Il limite dei 10.000 deve essere inteso in senso cumulativo, riferendosi al totale degli apporti pubblici ricevuti e non alla singola erogazione: esemplificando, se l’ente ha ricevuto durante l’anno contributi su due distinte progettualità da 8.000 euro ciascuna (da due differenti enti pubblici), il limite dei 10.000 euro è superato e scatta quindi l’obbligo di pubblicazione di tali somme.

 

I contributi pubblici esclusi

Non sono oggetto di pubblicazione gli importi ricevuti da pubbliche amministrazioni a seguito di cessioni e/o prestazioni di servizi verso le stesse.

 

Quali informazioni fornire

Le informazioni da pubblicare, preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico, dovranno avere ad oggetto i seguenti elementi:

  1. denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (l’associazione);
  2. denominazione del soggetto erogante (la pubblica amministrazione);
  3. somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico);
  4. data di incasso;
  5. causale (cioè la descrizione relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate: ad esempio, come “liberalità” oppure come “contributo in relazione ad un progetto specifico presentato dall’ente”).

 

Le modalità e i termini di pubblicazione

Le associazioni devono pubblicare entro il 30 giugno 2021 i contributi ricevuti sul proprio sito internet oppure su “analogo portale digitale”.  In mancanza di sito internet è possibile utilizzare la pagina Facebook dell’ente o il  sito internet della rete associativa alla quale l’ente aderisce.

Le società sono invece tenute a pubblicare le stesse informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato. Il termine è quello ordinario previsto per l’approvazione del bilancio. I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all’obbligo pubblicando le informazioni, entro il 30 giugno 2021, sul proprio sito internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Nonostante la normativa non stabilisca nulla riguardo a quanto debbano essere mantenuti sul sito i diversi rendiconti, si consiglia di lasciare pubblicati anche i rendiconti precedenti, posizionandoli all’interno di una sezione specifica ed in evidenza

 

Soggetti esonerati

Sono esonerate le organizzazioni che abbiano percepito complessivamente – da sovvenzioni, contributi e vantaggi economici di qualunque genere – importi inferiori a 10.000 euro con riferimento non al singolo sostegno ma alla somma di qualsivoglia sostegno percepito nell’anno.

Ne consegue che andranno pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, anche ove il valore della singola erogazione/sostegno sia inferiore ad euro 10.000.



Sanzioni

Come conseguenza dell’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione  è prevista una sanzione economica pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, oltre alla sanzione accessoria dell’obbligo di pubblicazione. 

Se da tale contestazione passano 90 giorni e l’organizzazione non provvede alla pubblicazione e al pagamento della sanzione, si avrà l’ulteriore sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute.

Tuttavia le sanzioni sulla mancata pubblicazione delle sovvenzioni ricevute dalla Pubblica amministrazione si applicheranno dal 01 gennaio 2022.

Questo è quanto ha stabilito l’articolo 11-sexiesdecies del decreto-legge n. 22 aprile 2021, n. 52, introdotto in sede di conversione in legge (legge n. 87 del 17 giugno 2021, pubblicata il 21 Giugno 2021 sulla G.U. della Repubblica). 

Nessuna sanzione, dunque, nell’immediato, ma ricordiamo che l’obbligo rimane anche per la scadenza di pubblicazione prossima, ossia al 30 giugno 2021, che è relativa ai contributi ricevuti nel 2020.

 

 

FACSIMILE RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2020

Legge 124 del 2017

 


ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA …………..


Codice Fiscale ……………………….


DATA DI INCASSO


SOGGETTO EROGATORE

CAUSALE (ad esempio, liberalità o contributo su un progetto specifico)


SOMMA INCASSATA



     


     


     


 

TOTALE CONTRIBUTI

 

Luogo e data                   Firma del Presidente                                                        

 

 

 

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