L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 3 del 16 febbraio 2024, è intervenuta in materia di modifica statutaria delle ASD e SSD chiamate ad implementare le nuove clausole previste dal Decreto legislativo 36/202.

 

Ai fini dell’imposta di registro, l’articolo 12, comma 2-bis26, del citato d.lgs. n. 36 del 2021 stabilisce che le modifiche statutarie adottate entro la data normativamente prevista «sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente decreto».

 

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’esenzione da imposta di Registro spetti non solo per le  modifiche riguardanti gli elementi di cui all’art. 7 del D. Lgs. 36/2021 ma anche per le ulteriori modifiche o integrazioni statutarie previste dal Capo I dello stesso decreto quali:

  • la possibilità di esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle istituzionali (articolo 9);
  • la ridefinizione delle clausole di incompatibilità degli amministratori (articolo 11).

 

Si ricorda che il termine ultimo per apportare tali modifiche è stato posticipato al 30 giugno 2024 con l’articolo 16, comma 2-bis, lettera a), del decreto Anticipi.

 

Il mancato adeguamento dello statuto comporta l’inammissibilità della richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) e, per gli enti già iscritti, la cancellazione d’ufficio dallo stesso.

 

 

 

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