Modello EAS - Variazioni dei dati già comunicati
- Pubblicato: 23 Marzo 2016
Entro il 31 marzo 2016 gli enti che nel 2015 hanno registrato una modifica dei dati indicati nell’ ultimo modello EAS inviato, sono tenuti a presentare un nuovo modello EAS aggiornato con le modifiche intervenute.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 125/2010, non è necessario inviare nuovamente il Modello EAS qualora le modifiche riguardino i dati anagrafici dell’associazione e/o del legale rappresentante, in quanto in questi casi dette variazioni devono essere tempestivamente comunicate con il Modello AA5/6, per le associazioni con solo codice fiscale, ovvero con il Modello AA7/10, per associazioni titolari di partita IVA.
Non è inoltre necessario effettuare un nuovo invio, come chiarito nelle Istruzioni al Modello, quando la variazione riguardi:
- l’importo percepito dall’associazione per attività di sponsorizzazione o pubblicità, indicato al campo 20;
- l’importo relativo ai costi sostenuti dall’ente per diffondere messaggi pubblicitari della propria attività,
indicato al campo 21;
- l’importo medio delle entrate, indicato al campo 23;
- il numero dei soci dell’ente nell’ ultimo esercizio, indicato al campo 24;
- l’entità delle erogazioni liberali ricevute, indicata al campo 30;
- l’entità dei contributi pubblici ricevuti, indicata al campo 31;
- il numero di giorni dedicati all’attività di raccolta fondi, indicati al campo 33.