Con la stesura del presente documento informativo intendiamo ricordarLe che il prossimo 20 aprile 2017 scade il termine per l’invio telematico della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA anche conosciuta come “ spesometro” da parte dei soggetti che effettuano la liquidazione trimestrale dell’Iva.

 

Soggetti obbligati alla comunicazione

 

Tutti i soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell’imposta. Quindi, come per l’anno passato, anche le associazioni sportive dilettantistiche titolari di partita IVA sono obbligate ad inviare la comunicazione limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali (ad esempio prestazioni pubblicitarie e sponsorizzazione)  comprese quelle  in regime forfetario legge 398/91.

 

Soggetti esclusi dalla comunicazione

 

Le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono esclusivamente attività istituzionale e come tali non hanno la Partita Iva ma solo il codice fiscale.

 

Operazioni da inserire nella comunicazione

 

Vanno comunicate con riferimento all’anno 2016:

  • le operazioni effettuate per le quali è stata emessa fattura indipendentemente dall’importo fatturato
  • le operazioni ricevute da parte di soggetti titolari di partita Iva (ad es fornitori) per acquisti fatti nell’esercizio di impresa

 

Per le operazioni senza obbligo di fatturazione rimane  vigente il limite di euro tremilaseicento, iva inclusa. Ne consegue che l’associazione dovrà comunicare anche i corrispettivi non fatturati, ma risultanti da scontrino fiscale o ricevuta fiscale, qualora di importo unitario superiore ad € 3.600.

 

Nessuna comunicazione deve essere fatta in relazione:

  • alle entrate c.d. “istituzionali” quali le quote associative e i corrispettivi specifici ex art 148 3° comma TUIR;
  • alle fatture ricevute per acquisti inerenti alla sfera istituzionale

 

Operazioni non soggette alla comunicazione.

 

Oltre alle operazioni inerenti alla sfera istituzionale, i sodalizi sportivi non dovranno comunicare, al pari di tutti gli altri soggetti, le operazioni già monitorate dall’Amministrazione finanziaria.

 

In particolare:

  • le operazioni che sono già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria (es. fornitura di energia elettrica e servizi di telefonia, contratti di assicurazione, contratti di mutuo, contratti di compravendita di immobili);
  • le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 Euro, effettuate nei confronti dei contribuenti non soggetti passivi Iva, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto tramite carte di credito, di debito e prepagate;
  • le operazioni effettuate o ricevute in ambito extra Ue, se già oggetto di dichiarazione in Dogana (importazioni ed esportazioni di beni). Sono, invece, incluse le operazioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali e le triangolazioni UE.
  • le operazioni intracomunitarie oggetto di dichiarazione ai fini Intrastat.

 

Ai contribuenti viene data la possibilità di scegliere se comunicare o meno le operazioni 2016 con controparte black list. Il d.l. 193/2016, infatti, ha soppresso l'obbligo di comunicazione delle operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list con effetto dal 2016. Tali informazioni, quindi, non devono essere incluse nello spesometro ma, qualora più agevole, è possibile inserirle comunque, nel quadro BL o in alternativa nei quadri FN e SE.

 

Il “nuovo spesometro “ in vigore dal 2017 e l’obbligo di comunicazione per le fatture passive 2016

 

Una delle questioni più controverse riguarda l’obbligo per i soggetti in 398 di  inserire o meno  nello spesometro in scadenza il 20 aprile p.v. le fatture relative agli  acquisti di beni e servizi direttamente riferibili all’attività commerciale eventualmente svolta.

 

Negli anni passati le indicazioni date dall’Agenzia delle entrate erano chiare: anche i soggetti in 398 dovevano indicare nello spesometro le fatture di acquisto relative all’attività commerciale eventualmente svolta a prescindere dal fatto che non erano tenuti alla registrazione analitica delle fatture passive ricevute

 

Il dubbio nasce dal fatto che l'art. 4 del D.L. 193/2016 che ha modificato, con decorrenza dall'anno 2017, l'art. 21 del D.L. 78/2010, prevede che i soggetti che applicano il regime forfettario di cui alla L. 398/1991 dovranno indicare nel nuovo spesometro esclusivamente le operazioni attive.

 

Il “nuovo” articolo dispone infatti l’obbligo di comunicazione, “in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate, … [dei] dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate”.

 

Questa formulazione risulta diversa da quella vigente fino a tutto il 2016, che non fa alcun cenno alla necessità che le fatture di acquisto, oltre che ricevute siano anche registrate.

 

Quindi a partire dal 1 gennaio 2017 per i soggetti in “Regime 398”,  non tenuti alla registrazione delle fatture di acquisto non dovranno più includere queste fatture nello spesometro.

 

Tale interpretazione è confermata dalla Circolare 1 del 7/2/2017 che stabilisce che i soggetti in "Regime 398" "non devono trasmettere i dati delle fatture ricevute perchè, per queste ultime, sono esonerati dall'obbligo di registrazione".

 

Al successivo punto 5, relativo appunto allo spesometro, precisa che "i chiarimenti riportati nei paragrafi precedenti e relativi ai dati fattura ai fini delle trasmissioni opzionali ... valgono anche per assolvere l’obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010".

 

Ciò significa che:

  • dal 2017 lo spesometro dei soggetti in Regime 398 dovrà contenere solo i dati relativi alle fatture emesse,
  • mentre lo spesometro relativo al 2016, da presentare entro il prossimo 20 aprile, salvo chiarimenti dell’ultima ora, sembra soggiacere ancora alle regole "vecchie".

 

Per prudenza, quindi, si ritiene opportuno, per le operazioni relative all’anno 2016, indicare anche le fatture di acquisto riferite all’attività commerciale ricordando, con l’occasione, che per le fatture promiscue (relative sia all’attività commerciale che istituzionale) l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel  in cui si incontrino difficoltà a individuare l’esatto importo da comunicare è possibile comunque comunicare l’intero importo della fattura.

 

Periodo di riferimento – anno solare

 

Trattandosi di un adempimento IVA occorrerà fare riferimento alle operazioni relative all’attività commerciale poste in essere nell’anno solare  e ciò anche nell’ipotesi in cui l’ente sportivo abbia scelto di operare con un esercizio di durata diversa dall’anno solare stesso (ad. es. 01/09 – 31/08 dell’anno successivo).

 

Modalità di invio della comunicazione

 

La comunicazione va trasmessa esclusivamente in via telematica:

  • direttamente dal contribuente
  • tramite un intermediario abilitato

 

Scaduti i termini, il contribuente può integrare la comunicazione presentandone una nuova entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza, senza incorrere in alcuna sanzione.

 

L’omesso invio della comunicazione o la trasmissione di dati incompleti o non veritieri comportano l’applicazione della sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro.

 

 

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