Con Delibere nn. 1510-1514 dell’11 giugno 2014 e n. 1518 e 1519 del 15 luglio 2014, il Consiglio Nazionale del C.O.N.I. ha approvato il Codice della Giustizia Sportiva e i Principi di Giustizia Sportiva di cui alla sezione 15 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, in attuazione del programma di riforma della giustizia sportiva. La Federazione Italiana Badminton ha proceduto all’attuazione della suddetta riforma, modificando all’uopo lo Statuto federale e il Regolamento di Giustizia da ultimo con delibera n. 104/37 del 10 giugno 2015 del Presidente del CONI.

 

In relazione alle posizioni vacanti presso gli Organi di Giustizia e presso l’Ufficio del Procuratore federale – Quadriennio 2017/2020 istituiti in attuazione del Codice della Giustizia Sportiva, e salvo quanto già deliberato dalla Federazione, il Consiglio federale procederà a nominare i nuovi componenti tra quanti avranno inviato tempestivamente manifestazione di interesse ai sensi del presente Invito pubblico, previa loro valutazione di idoneità da parte della Commissione Federale di Garanzia.

 

Pertanto, sono invitati a manifestare il proprio interesse coloro che, in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni dello Statuto e del Regolamento di Giustizia della Federazione, intendono presentare la propria candidatura nell’ambito dei seguenti Organi di giustizia endofederale e dell’Ufficio del Procuratore federale.

 

ORGANI GIUDICANTI

 

Giudice sportivo nazionale: n. 1 (un) componente supplente nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, tra i soggetti, in possesso di specifica competenza nell’ambito dell’ordinamento sportivo, dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia.

 

Requisiti (art. 36, comma 3, dello Statuto federale e art. 79, comma 1, del Regolamento di Giustizia):

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;


- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;


- avvocati dello Stato, anche a riposo;


- notai;


- avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell’ordine;

- iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;


- ufficiali delle Forze dell’ordine, anche a riposo. 


 

Giudice sportivo territoriale: n. 3 (tre) componenti effettivi nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, tra i soggetti, in possesso di specifica competenza nell’ambito dell’ordinamento sportivo, dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia.

 

Requisiti (art. 36, comma 3, dello Statuto federale e art. 79, comma 1, del Regolamento di Giustizia):

 - professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;

- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - avvocati dello Stato, anche a riposo;


- notai;


- avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell’ordine;

- iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;


- ufficiali delle Forze dell’ordine, anche a riposo.

 

Tribunale federale: 5 (cinque) componenti effettivi nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia. Il Consiglio Federale individua tra questi uno con funzioni di presidente.

 

Requisiti: (art. 39, comma 4, dello Statuto federale e art. 89, comma 2, del Regolamento di Giustizia):

-  professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;

-  magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;

-  avvocati dello Stato, anche a riposo;

-  notai;

-  avvocati iscritti da almeno 5 anni negli albi dei relativi consigli dell’ordine.

 

Corte federale di appello (in funzione propria e in funzione di Corte sportiva di appello): n. 6 (sei) componenti effettivi nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, tra i soggetti, in possesso di specifica competenza nell’ambito dell’ordinamento sportivo, dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia.

 

Requisiti (art. 39, comma 4, dello Statuto federale e art. 89, comma 2, del Regolamento di Giustizia): - professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;


- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;


 - avvocati dello Stato, anche a riposo;


- notai;


- avvocati iscritti per almeno n. 5 (cinque) anni negli albi dei relativi consigli dell’Ordine.

 

 

UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

 

Procuratore federale: n. 1 (un) Procuratore federale, nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, tra i soggetti, in possesso di specifica competenza nell’ambito dell’ordinamento sportivo, dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia.

 

Requisiti (art. 28 ter, comma 1, dello Statuto Federale e art. 104, comma 1, del Regolamento di Giustizia):    

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;


- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;


- avvocati dello Stato, anche a riposo;


- notai;


- avvocati iscritti per almeno n. 5 (cinque) anni negli albi dei relativi consigli dell’Ordine;

- alti ufficiali delle Forze dell’ordine, anche a riposo;

 

Sostituto Procuratore: n. 1 (un) Sostituto Procuratore, nominato dal Consiglio federale, su proposta del Procuratore federale, tra i soggetti, in possesso di specifica competenza nell’ambito dell’ordinamento sportivo, dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia.

 

Requisiti (art. 28 ter, comma 2, dello Statuto Federale e art. 104, comma 2, del Regolamento di Giustizia):

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;


- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;


- avvocati dello Stato, anche a riposo;


- notai;


- avvocati iscritti per almeno n. 5 (cinque) anni negli albi dei relativi consigli dell’Ordine;

 - iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;


- ufficiali delle Forze dell’ordine, anche a riposo;

- laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno n. 2 (due) anni di esperienza nell’ordinamento sportivo.

 

Le domande di partecipazione, indirizzate alla Segreteria della Federazione Italiana Badminton, debbono esser corredate, a pena di esclusione:

- dall’espressa dichiarazione per quali posizioni oggetto di invito a manifestare interesse il candidato intende partecipare; in mancanza, la domanda del candidato non sarà ammessa alla valutazione di idoneità della Commissione federale di garanzia;

- dal curriculum vitae del candidato attestante i requisiti specificamente richiesti per la posizione, debitamente sottoscritto;

- dal possesso di titoli conseguiti, degli incarichi ricoperti e di ogni altra attività scientifica o didattica comprovanti la specifica competenza in materia di ordinamento sportivo;

- dalla copia del proprio documento di identità in corso di validità debitamente sottoscritto.

 

Il possesso della specifica competenza in materia di ordinamento sportivo sarà valutato anche in relazione alla posizione ed alla rilevanza delle posizioni cui si intende accedere. I requisiti previsti nel presente Invito a manifestare interesse costituiscono una mera riproduzione dei requisiti previsti dalle disposizioni applicabili e, in particolare, dallo Statuto Federale, dal Regolamento di Giustizia e dal Codice della Giustizia Sportiva.

 

Il possesso dei requisiti e dei titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza sotto indicata.

 

I soggetti interessati dovranno dimostrare, a pena di esclusione, il possesso dei requisiti e dei titoli professionali, sportivi, scientifici e didattici volti a comprovare la specifica competenza in materia di ordinamento sportivo mediante deposito di documentazione originale o di copia conforme all’originale o mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell’atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, fermo restando che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia. In mancanza della suddetta autocertificazione la domanda di partecipazione non potrà esser valutata dalla Commissione Federale di Garanzia.

 

La domande di partecipazione potranno essere trasmesse entro e non oltre la data del 29 giugno 2017 ore 12:00, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: fiba@pec.badmintonitalia.it

 

Non saranno valutate le candidature pervenute oltre il termine presentazione previsto dal presente bando e non saranno valutati i titoli prodotti o autocertificati che siano pervenuti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature.

 

Gli organi della Federazione si riservano la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive anzidette.

 

La selezione non costituisce procedura comparativa e si svolge ai sensi e per gli effetti dello Statuto, del Regolamento di Giustizia della FIBa e del Codice della Giustizia Sportiva.

 

Il presente invito a manifestare interesse è pubblicato in data 29 maggio 2017.

 

 

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